Statuto

 

STATUTO DELL’A.S.D.

ARTISTICA CONCERTOSPORT

 

Art. 1

FINALITA’

E’ costituita con durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale, una Associazione Sportiva e di promozione sociale non riconosciuta denominata “Associazione sportiva dilettantistica A.S.D. CONCERTOSPORT”

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento al CONI, agli Statuti e Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di Promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

 

L’Associazione non ha scopo di lucro ed opera per la pratica e l’incremento delle attività sportive dilettantistiche, ricreative, sociali e culturali attraverso:

a) la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive;

b) l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e perfezionamento nell’attività sportiva;

c) l’organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive agonistiche e non;

d) ogni iniziativa idonea a favorire l’attività ginnica e sportiva in genere e le attività ricreative, sociali e culturali, per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi .

 

Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni potrà

  1. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, ricreative e culturali;
  2. organizzare attività ricreative, culturali  e sociali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci;
  3. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le relative norme fiscali.

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L’Associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell’attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L’Associazione aderisce alla Federazione Ginnastica d’Italia della quale esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico, nei confronti della stessa, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali. Si impegna altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive emanate dal CONI.

L’Associazione aderisce alla UISP e potrà altresì affiliarsi ad altri Enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali.

I colori sociali sono il blu, l’azzurro e bianco.

L’emblema dell’Associazione è rappresentato da una scritta con un immagine

 

L’Associazione ha sede legale in Torino, c.so Unione Sovietica 247.

Art. 2

SOCI

L’Associazione è composta da Soci:

a) EFFETTIVI

b) ATLETI

I SOCI EFFETTIVI sono coloro che, maggiorenni, previa domanda di appartenenza all’Associazione, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. La domanda deve essere redatta su apposito modulo e sottoscritta come presentazione anche da un Socio effettivo.

I SOCI ATLETI sono coloro che, in possesso della tessera federale e/o sociale, svolgono attività agonistica in favore dell’Associazione. I soci atleti potranno godere di particolare assistenza da parte dell’Associazione e supporto dell’attività sportiva.

 

La tessera federale e/o sociale vincola l’atleta all’Associazione.

L’ammissione all’Associazione da parte dell’aspirante socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

I criteri per l’ammissione degli aspiranti soci sono i seguenti:

1) possono acquisire la qualità di socio solo coloro i quali sono dotati di una condotta morale, civile e sportiva irreprensibile.

2) la domanda di associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo compilando un apposito modulo predisposto dalla segreteria dell’Associazione;

3) non sono ammessi, a nessun titolo, soci legati alla Associazione con carattere di temporaneità

4) L’età minima necessaria per l’ammissione in qualità di Socio atleta è di _4_ anni. In caso di Soci atleti minorenni la relativa domanda di associazione dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale

Tutti i Soci, hanno il dovere di difendere il buon nome dell’Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l’Associazione stessa può offrire. Tutti i soci in possesso dei prescritti requisiti possono concorrere alle cariche sociali.

I Soci cessano di appartenere all’Associazione per:

a) dimissioni volontarie o decesso;

b) morosità, a causa di mancato pagamento della quota sociale annua. La delibera di cancellazione è adottata dal Consiglio Direttivo. I soci cessati per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote annuali arretrate;

c) radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo, dell’Associazione.

La delibera di radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria.

Il Socio radiato non può essere riproposto.

Art. 3

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi, o Enti pubblici o privati;

c) da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;

b) dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti;

c) da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all’associazione stessa;

d) da donazioni, lasciti o successioni.

 

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Associazione. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall’Assemblea Generale Ordinaria.

Art. 3.1

QUOTE SOCIALI

Ogni Socio dovrà versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni singola categoria, nei termini da esso indicati.

I soci che a seguito di invio scritto, non provvedano nei 10 giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati, dal Consiglio Direttivo, sospesi da ogni diritto sociale.

Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre __ comporterà la cancellazione del Socio inadempiente, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

a) L’Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);

b) Il Presidente;

c) Il Consiglio Direttivo;

d) Il Collegio dei revisori dei Conti;

e) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 5

ASSEMBLEA

L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie. L’Assemblea Generale in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.

L’Assemblea Generale in seduta straordinaria dei Soci oltre che dal Presidente – motu proprio – e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione assunta con il voto favorevole della metà più uno dei propri componenti, può essere convocata su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci presentando domanda al Presidente e proponendo l’ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

 

Art. 5.1

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti i Soci in regola con gli obblighi associativi e che non sia soggetto a procedimenti disciplinari in corso.

 

Art. 5.2

DELEGHE

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante semplice lettera di procura.

Nessun Socio può avere più di due voti compreso il suo.

Art. 5.3

CONVOCAZIONE

La convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire con avviso scritto mediante e-mail, fax o lettera semplice da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti.

Per le Assemblee elettive, in prima quanto in seconda convocazione, è richiesta la presenza o la rappresentanza di almeno un terzo dei Soci.

Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

Per le modifiche allo Statuto sociale occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13, occorre la maggioranza qualificata di quattro quinti dei Soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente (art. 7) o, in caso d’impedimento di quest’ultimo da altro Socio o anche da persona al di fuori dell’Associazione a tal uopo eletto dall’Assemblea stessa. Il Presidente o chi ne fa le veci incarica il Segretario del Consiglio Direttivo (art. 7) di fungere da segretario nell’Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Le votazioni in occasione di assemblee elettive avvengono con votazione segreta. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 5.4

ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea Generale dei Soci, in sede ordinaria:

a) discute ed approva la relazione – morale – tecnica – economica e finanziaria sull’attività dell’anno sociale trascorso;

b) approva il rendiconto economico e finanziario preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo predisposti dall’organo competente;

c) elegge, fra tutti i Soci , con votazione segreta e disgiunta, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all’Associazione. In caso di pari iscrizione all’Associazione, risulta eletto il più anziano di età.

d) approva i programmi dell’attività da svolgere e le relative modifiche;

e) delibera sulla ratifica delle proposte di radiazione;

f) decide sulle proposte del Consiglio Direttivo, con riferimento anche all’ammontare delle quote sociali, su quelle presentate dai Soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita dell’Associazione.

L’Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria:

a) delibera le modifiche statutarie;

b) decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all’Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai Soci in via straordinaria;

c) delibera sullo scioglimento dell’Associazione.

d) delibera in ordine all’integrazione degli organi sociali elettivi ove la decadenza dei membri sia tale da comprometterne la funzionalità.

Art. 6

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e deve essere tesserato per la Federazione Ginnastica d’Italia; sovrintende a tutta l’attività della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei Conti, e del Collegio dei Probiviri.

Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente può deliberare in via d’urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l’altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell’urgenza tali da legittimarne l’intervento.

Art. 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

– Presidente;

– Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 4 consiglieri, eletti dai Soci. Essi durano in carica n. 4 anni e sono rieleggibili.

Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote o che non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare in corso di esecuzione da parte dell’Associazione o della Federazione Ginnastica d’Italia sono liberamente eleggibili quali componenti degli organi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo – i cui componenti dovranno tutti essere tesserati ovvero dovranno tesserarsi alla Federazione Ginnastica d’Italia in qualità di dirigenti – elegge tra i propri membri il Vice-Presidente ed il Segretario dell’Associazione.

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente. Esso tuttavia potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno n. 3 Consiglieri o il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.

Il Segretario assicura l’esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo in carica al momento in cui l’Associazione cessi di appartenere alla Federazione Ginnastica d’Italia saranno personalmente e solidalmente responsabili per il pagamento di quanto dovuto alla Federazione stessa.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l’organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione.

Tra l’altro il Consiglio Direttivo:

a) predispone il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, la relazione annuale sull’attività sociale ed i programmi dell’attività da svolgere;

b) stabilisce la data dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l’anno e convoca l’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo statuto;

c) dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;

d) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l’ordinamento dell’attività sociale;

e) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;

f) amministra il patrimonio sociale, gestisce l’Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea;

g) stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento all’Associazione;

h) delibera sulle proposte di radiazione da parte del Collegio dei Probiviri.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, i Soci eletti in Organi nazionali o territoriali della Federazione Ginnastica d’Italia.

E’ fatto espresso divieto all’Associazione di corrispondere compensi o onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione, anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni, ai componenti di organi deliberativi e/o di controllo, per l’attività svolta all’interno dell’associazione avendo tutte le cariche sociali, carattere onorario e gratuito. I Soci così nominati avranno il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.

In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo in numero inferiore alla metà, la sostituzione avviene per surroga secondo l’ordine della graduatoria personale verificatasi nell’elezione assembleare, purché detti sostituti abbiano riportato almeno il 50% dei voti attribuiti all’ultimo degli eletti.

Qualora vengano a mancare tali presupposti il Presidente ed il Consiglio Direttivo non decadono e dovranno provvedere al reintegro, per elezione a maggioranza dei voti, dei Consiglieri mancanti, nella prima Assemblea Ordinaria utile. I Consiglieri così eletti durano in carica fino alla scadenza naturale dei Consiglieri sostituiti.

Le dimissioni del Presidente dell’Associazione o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo – anche non contemporanee – comportano la decadenza di tutto il Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni, dell’Assemblea Generale Ordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l’ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea Generale Ordinaria.

In caso di impedimento definitivo del Presidente decade l’intero Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente, o il Consigliere più anziano di carica, assume l’incarico dell’ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall’evento, della prescritta Assemblea Generale Ordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.

Qualora l’Assemblea generale ordinaria dei Soci non approvi il bilancio con il voto contrario di almeno i due terzi dei presenti o rappresentati, il Presidente e l’intero Consiglio decadono. Il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla riunione dell’Assemblea Generale straordinaria dei Soci che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni.

Art. 8

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi ed uno supplente che vengono eletti fra i Soci dall’Assemblea Generale Ordinaria nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Risultano eletti coloro i quali riportano il maggior numero di voti. I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi. Il quarto della graduatoria è nominato supplente.

In caso di impedimento definitivo di un componente effettivo del Collegio subentra il revisore supplente, il quale durerà in carica sino alla scadenza naturale del componente sostituito.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla scadenza naturale di tutte le cariche sociali.

Il Collegio esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione ed appronta la relazione che correda il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci.

Deve inoltre vigilare sull’osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, nelle Assemblee, il compito della verifica dei poteri e funge da commissione di scrutinio per le votazioni.

Art. 9

APPROVAZIONE BILANCIO

L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo procede alla convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per sottoporre all’approvazione il rendiconto economico e finanziario consuntivo afferente il passato anno sociale e il rendiconto economico e finanziario preventivo per l’anno sociale in corso.

E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, utili o avanzi di gestione, ovvero fondi sociali allocati nella situazione patrimoniale dell’associazione o riserve o altre poste di capitale netto.

Il divieto di cui al comma che precede non si applica nel caso la destinazione o distribuzione di utili, avanzi, fondi o riserve sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell’attività sociale.

I rendiconti economici finanziari consuntivi e preventivi debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

Art. 10

INCOMPATIBILITA’

 

Le cariche di componente di organi direttivi ovvero di controllo sono incompatibili con gli incarichi di tecnico e/o istruttore sociale.

La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle tecniche.

Il Presidente in carica non potrà ricoprire cariche analoghe in altre associazioni ovvero società affiliate alla Federazione Ginnastica d’Italia che partecipano alle stesse attività agonistiche previste dal calendario ufficiale delle gare.

Art. 11

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti societari e della Federazione Ginnastica d’Italia, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché la normativa del CONI.

I Soci si impegnano altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell’Associazione.

Tutte le controversie fra l’Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposti al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Art. 12

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Tutte le controversie fra l’Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo di comprovata competenza e probità, che assume la Presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

Al Collegio dei Probiviri che svolge funzione di collegio arbitrale irrituale e decide secondo equità, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il Socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

 

Art. 13

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell’Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento della Associazione deve esser presentata da almeno 4/5 dei Soci , con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell’Associazione, la stessa Assemblea Generale Straordinaria dei soci delibera sul patrimonio sociale che può essere: a) ad altra associazione con finalità analoghe; b) destinato comunque a finalità sportive;

L’obbligo di devoluzione del patrimonio sociale a soggetti o per scopi diversi di quelli ai punti a) e b) del comma che precede non si applica nel caso tale devoluzione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Copia del verbale dell’Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell’Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla Federazione Ginnastica d’Italia.

Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d’appartenenza.

Art. 14

NORME INTEGRATIVE

 

Il presente statuto approvato dall’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, appositamente convocata il 28.09.07 deve essere osservato come atto fondamentale ed entra in vigore il 5 ottobre 2007 e sarà sottoposto all’approvazione della Federazione Ginnastica d’Italia.

Eventuali modifiche apportate al presente Statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci alla Federazione Ginnastica d’Italia per la loro approvazione, pena la decadenza.